IL MEDICO COMPETENTE
Nel rispondere alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Società Italiana di Medicina del
Lavoro – SIML in merito alla corretta qualificazione del ruolo assunto dal medico competente
nello svolgimento dei variegati compiti previsti dalla normativa di riferimento, il Garante
afferma che il medico competente dovrebbe essere considerato titolare autonomo dei dati.
Nello specifico l’Autorità precisa che la disciplina di settore individua la funzione del medico
competente come autonoma rispetto a quella che, pure in tale ambito, deve essere svolta dal
datore di lavoro, assegnando specifici e distinti obblighi in capo all’una e all’altra figura, così
delineando l’ambito del rispettivo trattamento consentito.
In particolare il Garante argomenta come nello svolgimento dei compiti che la legge gli
attribuisce in via esclusiva (attività di sorveglianza sanitaria e tenuta delle cartelle sanitarie e
di rischio dei singoli lavoratori), il professionista è l’unico legittimato ex lege a trattare in piena
autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tale
finalità, non potendo essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro informazioni relative,
ad esempio, alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore, se non con riferimento al
solo giudizio di idoneità alla mansione specifica ed alle eventuali prescrizioni che il
professionista fissa come condizioni di lavoro.
Inoltre, anche sotto il profilo sanzionatorio il quadro normativo nazionale distingue
chiaramente le responsabilità che ricadono sul datore di lavoro da quelle che invece sono
direttamente imputabili al medico competente, sia quando opera in qualità di libero
professionista o per conto di strutture convenzionate, sia quando opera in qualità di
dipendente del datore di lavoro.
Sulla base di tali valutazioni, il Garante ha sempre considerato il medico competente un
autonomo titolare in quanto, nonostante gli accertamenti volti a verificare l’idoneità alla
mansione specifica del dipendente siano obbligatori per legge e svolti a spese e a cura del
datore di lavoro, questi devono essere effettuati esclusivamente tramite il professionista quale
unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità indicate dalla
disciplina di settore.
Tanto anche in considerazione del fatto che lo stesso Regolamento europeo considera in via
autonoma le funzioni del medico competente con riguardo ai trattamenti necessari per le
finalità di medicina del lavoro diversamente dai trattamenti del datore di lavoro necessari per
adempiere i propri obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.