Il trattamento dei dati sulla salute è consentito in presenza di taluni requisiti specifici individuati all’art. 9 del Regolamento (cfr. considerando n. 51), il quale ha previsto, in questo ambito, la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riferimento al predetto trattamento (cfr. art. 9, par. 4). Il decreto legislativo n. 101/2018, in vigore dal 19 settembre 2018, ha previsto, al riguardo, che il Garante completi l’individuazione dei presupposti di liceità dei suddetti trattamenti, adottando specifiche misure di garanzia e promuovendo l’adozione di regole deontologiche (artt. 2-septies e 2-quater del Codice).
Considerata la delicatezza e la complessità di tali trattamenti, il legislatore ha, inoltre, previsto un periodo transitorio, affidando al Garante il compito di individuare, ed eventualmente aggiornare, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali sul trattamento dei dati sensibili che risultavano compatibili con le disposizioni del Regolamento e del decreto n. 101/2018, nonché di verificare la conformità dei codici deontologici al Regolamento (artt. 20 e 21 del citato decreto)……